Art. 17

Abrogazioni

In vigore dal 9 lug 1999
1. Sono abrogati: a) gli articoli da 1 a 13, nonché gli allegati A, B, C e D della legge 26 novembre 1973, n. 883, come modificata dalla legge 4 ottobre 1986, n. 669; b) gli , comma 1, 11, 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 515; c) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 ottobre 1987, n. 482. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 maggio 1999 CIAMPI D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, Ministro per le politiche comunitarie Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;194#art-17

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