Art. 17
Abrogazioni
In vigore dal 9 lug 1999
1. Sono abrogati:
a) gli articoli da 1 a 13, nonché gli allegati A, B, C e D della legge 26 novembre 1973, n. 883, come modificata dalla legge 4 ottobre 1986, n. 669;
b) gli , comma 1, 11, 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1976, n. 515;
c) il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 ottobre 1987, n. 482.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 maggio 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta, Ministro per le politiche comunitarie
Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro di grazia e giustizia
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;194#art-17