Art. 12

Ulteriori modalità di etichettatura

In vigore dal 9 lug 1999
1. Ai fini dell'applicazione dell', comma 1 e delle altre disposizioni del presente decreto in materia di etichettatura dei prodotti tessili, le percentuali in fibre di cui agli vengono determinate senza tener conto degli elementi seguenti: a) per tutti i prodotti tessili: parti non tessili, cimose, etichette e contrassegni, bordure e paramonture che non fanno parte integrante del prodotto, bottoni e fibbie ricoperte di materie tessili, accessori, ornamenti, nastri non elastici, fili e nastri elastici aggiunti in posti specifici e limitati del prodotto e, alle condizioni previste all', fibre visibili e isolabili a scopo decorativo e fibre antistatiche; b) per i rivestimenti per pavimenti e per i tappeti: tutti gli elementi che non costituscano lo strato di usura; c) per i tessuti destinati al rivestimento di mobili: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte dello strato di usura; d) per i tendaggi: gli orditi e le trame di legamento e di imbottitura che non fanno parte del dritto della stoffa; e) per gli altri prodotti tessili: supporti rinforzi, interni del collo e fusti, fili per cucito e quelli di unione a meno che sostituiscano la trama o l'ordito del tessuto, le imbottiture che non hanno funzioni isolante e, fatte salve le disposizioni dell', comma 1, le fodere. 2. Ai fini del presente articolo non sono considerati come supporti da eliminare i tessuti di fondo dei prodotti tessili che servono da supporto allo strato di usura, in particolare i tessuti di fondo delle coperte e dei tessuti doppi e quelli dei prodotti di velluto o di felpa e affini. Si intendono per rinforzi i fili o i tessuti aggiunti a parti specifiche e limitate del prodotto tessile al fine di rinforzarle o di conferire loro rigidità e spessore. 3. Ai fini dell'applicazione dell', comma 1, e delle altre disposizioni del presente decreto in materia di etichettatura dei prodotti tessili, le percentuali in fibre di cui agli sono determinate senza tener conto delle materie grasse, dei leganti, delle cariche, degli appretti, dei prodotti di impregnazione, dei prodotti ausiliari di tintura e di stampa, nonché di altri prodotti per il trattamento dei tessili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;194#art-12

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