Art. 7
Tolleranze
In vigore dal 9 lug 1999
1. Fatte salve le tolleranze di cui all', comma 2, all', comma 3, e all', comma 4, possono non essere menzionate nelle composizioni percentuali di cui agli , le fibre visibili e isolabili destinati a produrre un effetto meramente decorativo, che non superino il 7% del peso del prodotto finito, nonché le fibre, per esempio metalliche, incorporate per ottenere un effetto antistatico, che non superino il 2% del peso del prodotto finito. Nel caso dei prodotti di cui all', comma 3, tali percentuali devono essere calcolate non sul peso del tessuto, ma separatamente sul peso della trama e quello dell'ordito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;194#art-7