Art. 6
Designazione della composizione
In vigore dal 9 lug 1999
1. Il prodotto tessile composto di due o più fibre, di cui una rappresenti almeno l'85% del peso totale, viene designato mediante denominazione della fibra, seguita dalla relativa percentuale in peso, ovvero mediante denominazione della fibra, seguita dell'indicazione "minimo 85%", ovvero mediante composizione percentuale completa del prodotto.
2. Ogni prodotto tessile composto di due o più fibre, nessuna delle quali raggiunga l'85% del peso totale, deve recare l'indicazione della denominazione e della percentuale in peso di almeno due delle fibre presenti in maggiore percentuale, seguita dalle denominazioni delle altre fibre componenti il prodotto, in ordine decrescente di peso, con o senza indicazione delle loro percentuali in peso. Tuttavia l'insieme delle fibre, ciascuna delle quali costituisca meno del 10% della composizione di un prodotto può essere indicato con l'espressione "altre fibre", seguita da una percentuale globale; mentre qualora venga specificata la denominazione di una fibra che costituisca meno del 10% della composizione di un prodotto, si deve indicare la composizione percentuale completa del prodotto stesso.
3. I prodotti che comportano un ordito di puro cotone ed una trama di puro lino e nei quali la percentuale di lino non è inferiore al 40% del peso totale del tessuto sbozzimato, possono essere designati con la denominazione "misto lino", completata obbligatoriamente dall'indicazione della composizione "Ordito puro cotone e trama puro lino".
4. Per i prodotti tessili destinati al consumatore finale, nelle composizioni percentuali di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, è ammessa:
a) una quantità di fibre estranee fino al 2% del peso totale del prodotto tessile, se è giustificata da motivi tecnici e non risulta da un'aggiunta sistematica; questa tolleranza è portata al 5% per i prodotti ottenuti con il ciclo cardato e lascia impregiudicata la tolleranza di cui all', comma 3;
b) una tolleranza di fabbricazione del 3%, riferita al peso totale delle fibre indicate nell'etichetta, tra le percentuali in fibre indicate e quelle risultanti dall'analisi; essa riguarda anche le fibre che, in conformità del comma 2, sono enumerate in ordine decrescente di peso, senza indicazione della loro percentuale. Questa tolleranza si applica anche all', comma 2, lettera b).
5. In sede di analisi, queste tolleranze vengono calcolate separatamente; il peso totale da prendere in considerazione agli effetti del calcolo della tolleranza di cui alla lettera b) del precedente comma, è quello delle fibre del prodotto finito, dedotto il peso di quelle estranee eventualmente constatate in applicazione della tolleranza di cui alla lettera a) del precedente comma. Il cumulo delle tolleranze di cui alle lettere a) e b) è ammesso soltanto qualora le fibre estranee eventualmente constatate in sede di analisi, in applicazione della tolleranza di cui alla lettera a), risultino della stessa natura chimica di una o più fibre indicate sull'etichetta.
6. Per prodotti particolari la cui tecnica di fabbricazione richiede tolleranze superiori a quelle indicate nelle lettere a) e b) del comma precedente, in sede di controlli di conformità dei prodotti previsti all', comma 1, possono essere ammesse delle tolleranze superiori solo in casi eccezionali ed allorquando il fabbricante fornisca adeguate giustificazioni. In tal caso è data immediata comunicazione alla Commissione delle Comunità europee a cura dell'ispettorato tecnico della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
7. Le espressioni "fibre varie" o "composizione tessile non determinata" possono essere utilizzate per qualsiasi prodotto la cui composizione sia difficile da precisare quando questo viene fabbricato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;194#art-6