Art. 11

Obblighi di chiarezza delle informazioni

In vigore dal 9 lug 1999
1. Le informazioni fornite all'atto dell'imissione sul mercato di prodotti tessili non devono dar luogo a confusione con le denominazioni e le menzioni previste dal presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;194#art-11

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