Art. 14
14 / 17E s c l u s i o n i
In vigore dal 9 lug 1999
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti tessili che:
1) sono destinati ad essere esportati verso Paesi terzi;
2) sono introdotti in transito, sotto controllo doganale, negli Stati membri;
3) sono importati da Paesi terzi per fare oggetto di un traffico di perfezionamento attivo;
4) sono dati in lavorazione, senza dar luogo a cessione a titolo oneroso, a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano per conto terzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-22;194#art-14