Art. 5

D e r o g h e

In vigore dal 17 giu 1999
1. Per i prodotti di cui all', destinati ad essere impiegati nel territorio nazionale il Ministero delle finanze può autorizzare, per motivi di sanità pubblica, di sicurezza e per altre ragioni tecniche, deroghe all'obbligo della marcatura fiscale con il marcatore comunitario di cui all', con contestuale adozione di adeguate misure di controllo fiscale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-06;173#art-5

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