Art. 2

Marcatura comunitaria

In vigore dal 17 giu 1999
1. I prodotti di cui all' sono sottoposti a marcatura fiscale, mediante l'aggiunta del marcatore comunitario, secondo quanto sarà stabilito con regolamento della Commissione europea, a partire dalla data prevista dallo stesso regolamento. 2. La marcatura fiscale di cui al comma 1 è eseguita, di norma, negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-06;173#art-2

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Marcatura comunitaria (Art. 2 Attuazione della direttiva 95/60/CE relativa alla marcatura di gasoli e del petrolio lampante.) — Testo vigente | Portale Normativo