Art. 3

Marcatura nazionale

In vigore dal 17 giu 1999
1. Per i prodotti di cui all', destinati ad essere impiegati nel territorio nazionale, oltre alla marcatura fiscale di cui all', continua ad applicarsi la marcatura fiscale nazionale autorizzata dal Ministero delle finanze, negli impieghi per i quali è prevista. 2. Con decreto del Ministro delle finanze può essere consentita l'eliminazione di uno o più componenti utilizzati per la marcatura fiscale nazionale di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-06;173#art-3

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