Art. 1
Campo d'applicazione
In vigore dal 17 giu 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 19;
Vista la direttiva 95/60/CE del Consiglio del 27 novembre 1995, sulla marcatura dei gasoli e del petrolio lampante;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e dell'ambiente;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Campo d'applicazione
1. Il presente decreto si applica al petrolio lampante di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, limitatamente al codice NC 2710 0055, ed al gasolio di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d), dello stesso decreto legislativo, impiegati negli usi per i quali è prevista un'aliquota di accisa agevolata rispetto all'aliquota stabilita per l'uso quale carburante, nel territorio dell'Unione europea.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-06;173#art-1