Art. 7

Norma transitoria

In vigore dal 17 giu 1999
1. Il Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data prevista dal regolamento di cui all', comma 1, per l'obbligo della marcatura fiscale comunitaria, sottopone al Ministero della sanità la valutazione delle proprietà tossicologiche e delle modalità d'impiego delle sostanze utilizzate per la marcatura fiscale nazionale, di cui all', comma 1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 maggio 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, Ministro per le politiche comunitarie Visco, Ministro delle finanze Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bindi, Ministro della sanità Ronchi, Ministro dell'ambiente Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-06;173#art-7

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