Capo IV

Art. 48

Abrogato

Ritardo nell'esecuzione della restituzione di somme dichiarate indebite

In vigore dal 1 gen 2027
1. Il concessionario che, senza giustificato motivo, non esegue, in tutto o in parte, entro i termini di cui all', comma 1-bis la restituzione delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a tali somme ed è tenuto a corrispondere al soggetto che ha diritto gli interessi legali dal giorno successivo a quello in cui la restituzione avrebbe dovuto essere effettuata.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-48

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