Capo IV
Art. 48
Abrogato48 / 75Ritardo nell'esecuzione della restituzione di somme dichiarate indebite
In vigore dal 1 gen 2027
1. Il concessionario che, senza giustificato motivo, non esegue, in tutto o in parte, entro i termini di cui all', comma 1-bis la restituzione delle somme iscritte a ruolo riconosciute indebite, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a tali somme ed è tenuto a corrispondere al soggetto che ha diritto gli interessi legali dal giorno successivo a quello in cui la restituzione avrebbe dovuto essere effettuata.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-48