Capo IV
Art. 51
AbrogatoOmessa o irregolare tenuta del registro cronologico
In vigore dal 1 gen 2027
1. Se l'ufficiale della riscossione non tiene il registro cronologico degli atti e dei processi verbali, ovvero non lo sottopone alla numerazione e alla vidimazione, all'ufficiale della riscossione stesso e al concessionario da cui dipende si applica la sanzione amministrativa di lire cinquecentomila per ogni violazione.
2. Se l'ufficiale della riscossione non annota un atto o un processo verbale nel registro cronologico o compie altra irregolarità nella tenuta del registro stesso, all'ufficiale della riscossione stesso e al concessionario da cui dipende si applica la sanzione amministrativa di lire centomila per ogni violazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-51