Capo IV

Art. 55

Abrogato

Esecuzione delle sanzioni

In vigore dal 1 gen 2027
1. Se il concessionario commette la violazione prevista dal presente capo, il relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni, se non impugnato entro i termini stabiliti nell', comma 3, ovvero, in caso di ricorso, se divenuto definitivo a seguito della decisione della direzione regionale delle entrate, costituisce titolo per procedere all'espropriazione, anche nei confronti del garante, ai sensi dell'.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-55

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