Capo IV
Art. 55
Abrogato55 / 75Esecuzione delle sanzioni
In vigore dal 1 gen 2027
1. Se il concessionario commette la violazione prevista dal presente capo, il relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni, se non impugnato entro i termini stabiliti nell', comma 3, ovvero, in caso di ricorso, se divenuto definitivo a seguito della decisione della direzione regionale delle entrate, costituisce titolo per procedere all'espropriazione, anche nei confronti del garante, ai sensi dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-55