Capo V
Art. 58
AbrogatoCauzioni e meccanismo di salvaguardia
In vigore dal 1 gen 2027
1. Le cauzioni prestate dai concessionari e dai commissari in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono rideterminate in conformità a quanto previsto dall', comma 1.
1-bis. Le disposizioni dell' si applicano anche allo svincolo delle cauzioni prestate dai cessati esattori e ricevitori provinciali delle imposte dirette; lo svincolo di tali cauzioni è disposto, per i cessati esattori, con decreto del prefetto competente per territorio e, per i cessati ricevitori, con decreto del Ministero delle finanze.
2. Per il periodo tra il 1 luglio 1999 e il 30 giugno 2001 sono corrisposte a ciascun concessionario, a valere sugli stanziamenti della pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, somme pari all'eventuale differenza tra la media delle remunerazioni erogate negli anni 1997 e 1998 ai sensi dell', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e quelle erogate in applicazione dell', comma 1, del presente decreto.
Le modalità di erogazione di tale somma sono determinate, sulla base di rilevazione infrannuale delle esigenze, con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2-bis. Il primo decreto di attuazione dell', comma 1, determina la remunerazione del servizio fino al 31 dicembre 2001.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-58