Capo V
Art. 63
AbrogatoMisure di riqualificazione e sostegno dell'occupazione
In vigore dal 1 gen 2027
1. Il consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio della riscossione organizza, entro il 30 giugno 2001, lo svolgimento di corsi di formazione per le funzioni di ufficiale della riscossione, di durata non inferiore a trenta giorni lavorativi a favore dei dipendenti delle società concessionarie che abbiano una anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, e rilascia un attestato di proficua frequenza ai partecipanti a detti corsi.
2. I prefetti autorizzano l'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione a semplice presentazione della attestazione di cui al comma 1.
3. I corsi di cui al comma 1 sono finanziati dalle società concessionarie.
4. Il personale che, alla scadenza o cessazione del rapporto di concessione, risulta iscritto da almeno due anni al relativo fondo di previdenza, ha diritto ad essere mantenuto in servizio dal subentrante concessionario senza soluzione di continuità.
5. La disposizione del comma 4 non si applica ai dipendenti che alla data di inizio della nuova gestione abbiano maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fermo restando quanto previsto dall' del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.
6. Nel caso in cui alla scadenza delle concessioni della riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali, il relativo servizio venga esercitato direttamente dall'ente locale o affidato ad altri soggetti, il nuovo concessionario del servizio di riscossione riconosce nell'assunzione di personale da adibire all'attività di riscossione, priorità ai dipendenti dei precedenti concessionari e, in particolare, agli ufficiali della riscossione abilitati dalle procure della Repubblica o dai prefetti e solo successivamente agli ufficiali della riscossione di cui al comma 1.
7. La realizzazione di misure di sostegno del reddito e dell'occupazione, ivi compresa l'attività di formazione, mirate a fronteggiare processi di ristrutturazione aziendale, per il personale delle società concessionarie della riscossione, dell'associazione nazionale di categoria e del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, è attuata ai sensi dell', comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo le modalità del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro 27 novembre 1997, n. 477.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-63