Capo V

Art. 61

Abrogato

Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico dei ruoli non erariali e rimborso delle anticipazioni

In vigore dal 1 gen 2027
1. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell' possono applicarsi ai ruoli degli enti previdenziali. 2. Le disposizioni dell', commi 1, 2 e 3, possono essere applicate anche ai ruoli degli altri enti creditori, sulla base di apposita convenzione, nella quale è determinata la percentuale delle anticipazioni da rimborsare. 2-bis. La definizione automatica di quote inserite in ruoli degli enti territoriali eseguita ai sensi del comma 2 produce effetti anche sulle addizionali erariali contenute in tali ruoli. 2-ter. Il pagamento ai concessionari delle somme ad essi dovute ai sensi del comma 2-bis avviene con le modalità indicate nell', comma 2.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-61

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