Capo V
Art. 61
Abrogato62 / 75Definizione automatica delle domande di rimborso e di discarico dei ruoli non erariali e rimborso delle anticipazioni
In vigore dal 1 gen 2027
1. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 dell' possono applicarsi ai ruoli degli enti previdenziali.
2. Le disposizioni dell', commi 1, 2 e 3, possono essere applicate anche ai ruoli degli altri enti creditori, sulla base di apposita convenzione, nella quale è determinata la percentuale delle anticipazioni da rimborsare.
2-bis. La definizione automatica di quote inserite in ruoli degli enti territoriali eseguita ai sensi del comma 2 produce effetti anche sulle addizionali erariali contenute in tali ruoli.
2-ter. Il pagamento ai concessionari delle somme ad essi dovute ai sensi del comma 2-bis avviene con le modalità indicate nell', comma 2.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-61