Capo IV
Art. 49
AbrogatoRitardo o omissione di riversamento dal concessionario delegato al concessionario delegante .
In vigore dal 1 gen 2027
(Ritardo o omissione di riversamento dal concessionario delegato al concessionario delegante).
1. In caso di delega di riscossione, al concessionario delegato che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze il riversamento al concessionario delegante delle somme riscosse, si applicano le disposizioni dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-49