Capo IV

Art. 49

Abrogato

Ritardo o omissione di riversamento dal concessionario delegato al concessionario delegante .

In vigore dal 1 gen 2027
(Ritardo o omissione di riversamento dal concessionario delegato al concessionario delegante). 1. In caso di delega di riscossione, al concessionario delegato che non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze il riversamento al concessionario delegante delle somme riscosse, si applicano le disposizioni dell'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-49

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