Capo III
Art. 43
AbrogatoFunzioni degli ufficiali della riscossione
In vigore dal 1 gen 2027
1. L'ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni in tutto il territorio nazionale, in rapporto di lavoro subordinato con l'agente della riscossione stesso e sotto la sua sorveglianza; l'ufficiale della riscossione non può farsi rappresentare nè sostituire.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-43