Art. 43 · Funzioni degli ufficiali della riscossione
Capo III

Art. 43

Abrogato43 / 75

Funzioni degli ufficiali della riscossione

In vigore dal 1 gen 2027
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-43