Titolo VSez. II

Art. 43

Disposizioni riguardanti la Cassa Depositi e Prestiti

In vigore dal 9 lug 1998
(Disposizioni riguardanti la Cassa Depositi e Prestiti) 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua i valori che possono essere ricevuti in deposito dalla Cassa Depositi e Prestiti, stabilendo il corrispettivo da riconoscere alla Cassa medesima per la gestione di depositi in titoli pubblici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213#art-43

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni riguardanti la Cassa Depositi e Prestiti (Art. 43 Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.) — Testo vigente | Portale Normativo