Titolo V›Sez. I
Art. 38
Disciplina transitoria
In vigore dal 20 mar 2010
(Disciplina transitoria)
1. I diritti relativi ai titoli ed ai certificati assoggettati alla disciplina del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, titolo II, capo II, sezione I sono esercitati previa consegna ad un intermediario di cui all'articolo 79-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che provvede all'apertura del conto, all'annullamento dei titoli o certificati, trasmettendo i relativi documenti all'emittente per l'immissione nel sistema di gestione accentrata, mediante segnalazione alla società di gestione accentrata.
2. Le operazioni di dematerializzazione sono effettuate dagli intermediari di cui all'articolo 79-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle commissioni previste per le analoghe operazioni su strumenti finanziari già dematerializzati.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213#art-38