Titolo VSez. I

Art. 38

Disciplina transitoria

In vigore dal 20 mar 2010
(Disciplina transitoria) 1. I diritti relativi ai titoli ed ai certificati assoggettati alla disciplina del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, titolo II, capo II, sezione I sono esercitati previa consegna ad un intermediario di cui all'articolo 79-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che provvede all'apertura del conto, all'annullamento dei titoli o certificati, trasmettendo i relativi documenti all'emittente per l'immissione nel sistema di gestione accentrata, mediante segnalazione alla società di gestione accentrata. 2. Le operazioni di dematerializzazione sono effettuate dagli intermediari di cui all'articolo 79-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle commissioni previste per le analoghe operazioni su strumenti finanziari già dematerializzati.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213#art-38

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Disciplina transitoria (Art. 38 Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.) — Testo vigente | Portale Normativo