Titolo VSez. II

Art. 39

Dematerializzazione dei titoli di Stato

In vigore dal 20 mar 2010
(Dematerializzazione dei titoli di Stato) 1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 27. 2. Ai titoli di Stato appartenenti a prestiti vigenti non si applicano le norme speciali del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 e successive modificazioni, se incompatibili con le disposizioni del presente decreto. 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha la facoltà di applicare le disposizioni del presente decreto e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, titolo II, capo III ai prestiti di debito pubblico emessi sui mercati internazionali ai sensi dell', comma 1 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, nel caso in cui i medesimi siano disciplinati dalla legge italiana ovvero allorquando la legge straniera applicabile ai medesimi non preveda la cartolarità dei relativi titoli. 4. Le iscrizioni contabili presso la società di gestione accentrata continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213#art-39

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Dematerializzazione dei titoli di Stato (Art. 39 Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.) — Testo vigente | Portale Normativo