Titolo V›Sez. II
Art. 41
Rimborso dei titoli con taglio inferiore a cinque milioni di lire
In vigore dal 20 mar 2010
(Rimborso dei titoli con taglio inferiore a cinque milioni di lire) 1. È disposto il rimborso anticipato, al prezzo di mercato, di titoli al portatore e nominativi, appartenenti a prestiti vigenti emessi dal Tesoro, di importo inferiore a cinque milioni di capitale nominale. Il rimborso avviene mediante l'utilizzo delle disponibilità del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432 e successive modifiche e integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le date e le modalità del rimborso, nonché le date di riferimento per la determinazione dei prezzi di mercato.
2. I titoli nominativi di cui al comma 1, purchè non sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati previo accertamento dell'identità dell'esibitore, senza ulteriore documentazione o formalità. I titoli medesimi, qualora sottoposti a vincolo cauzionale, sono rimborsati secondo le ordinarie procedure di rimborso del debito pubblico.
3. I titoli non ancora emessi, ma per i quali le norme vigenti prevedono l'emissione a fronte del rimborso dei crediti d'imposta, sono assoggettati alla disciplina del presente decreto.
Contestualmente i relativi tagli di importo inferiore a cinque milioni di capitale nominale emessi nel corso del 1998 sono rimborsati alla pari e la relativa iscrizione è annullata.
4. Per i titoli nominativi comunque intestati o vincolati, gli intermediari di cui all'articolo 79-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, provvedono ad iscrivere il relativo ammontare nominale pari a lire cinque milioni o multipli di tale cifra, sul deposito accentrato presso la Banca d'Italia - Gestione Centralizzata e a registrare sulle proprie scritture gli eventuali vincoli.
5. Con le modalità di cui al comma 1 si provvede altresì al rimborso anticipato delle frazioni di capitale inferiori a cinque milioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213#art-41