Art. 43 · Disposizioni riguardanti la Cassa Depositi e Prestiti
Titolo VSez. II

Art. 43

43 / 57

Disposizioni riguardanti la Cassa Depositi e Prestiti

In vigore dal 9 lug 1998
(Disposizioni riguardanti la Cassa Depositi e Prestiti) 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua i valori che possono essere ricevuti in deposito dalla Cassa Depositi e Prestiti, stabilendo il corrispettivo da riconoscere alla Cassa medesima per la gestione di depositi in titoli pubblici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213#art-43