Titolo IIISez. III

Art. 11

Ridenominazione degli strumenti finanziari privati

In vigore dal 9 lug 1998
(Ridenominazione degli strumenti finanziari privati) 1. Durante il periodo transitorio, gli emittenti privati hanno facoltà di ridenominare unilateralmente i propri strumenti finanziari di cui all', comma 2, lettere b) e d) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esclusivamente nei casi e con le modalità di cui ai successivi .
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213#art-11

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Ridenominazione degli strumenti finanziari privati (Art. 11 Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.) — Testo vigente | Portale Normativo