Titolo I
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 9 lug 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 dicembre 1997, n. 433;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n.127;
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 aprile 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Acquisito il parere della Banca centrale europea (BCE);
Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997 e n. 974/98 del 3 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze, per la funzione pubblica e gli affari regionali e di grazia e giustizia;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
(Definizioni)
1. Nel presente decreto si intendono per:
a) "Stati membri partecipanti": i paesi che adottano la moneta unica conformemente al Trattato;
b) "strumenti giuridici": disposizioni normative, atti amministrativi, decisioni giudiziarie, contratti, atti giuridici unilaterali, strumenti di pagamento diversi dalle banconote e dalle monete metalliche ed altri strumenti aventi efficacia giuridica, di cui al Regolamento (CE) 1103/97 del 17 giugno 1997;
c) "tasso di conversione": il tasso di cambio irrevocabilmente fissato tra l'euro e la moneta nazionale di uno Stato membro partecipante e tra l'euro e l'ecu;
d) "valute aderenti": le monete nazionali degli Stati membri partecipanti, nonché l'ecu;
e) "lira": la lira italiana;
f) "Trattato": il Trattato istitutivo della Comunità Europea, e successive modifiche e integrazioni;
g) "periodo transitorio": il periodo di tempo compreso tra il 1 gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001;
h) "Tesoro": il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
i) "ridenominazione": la modifica dell'unità nella quale è espresso l'importo di un debito in essere da un'unità monetaria nazionale all'unità euro;
j) "titoli di Stato": tutti i titoli, a breve e medio-lungo termine, emessi dal tesoro, nonché i prestiti emessi dalle Ferrovie dello Stato e riconosciuti come debiti dello Stato ai sensi dell', comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
k) "banca": l'impresa indicata nell', comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
l) "società finanziaria": la società indicata nell'articolo 59, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 che redige il bilancio ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87;
m) "imprese di assicurazione": le imprese di cui all' del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173;
n) "documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna": il bilancio dell'impresa, il bilancio consolidato, gli altri prospetti e rendiconti annuali e infra-annuali, periodici e straordinari, destinati al pubblico;
o) "moneta di conto": la moneta, lira o euro, che risulta in prevalenza utilizzata, a partire da un dato momento, per la rilevazione delle operazioni di gestione;
p) "elementi monetari": le disponibilità di denaro, le attività e passività iscritte in bilancio e le restanti operazioni in corso (dette anche "fuori bilancio") che comportano o comporteranno il diritto a incassare o l'obbligo a pagare a date future importi di denaro determinati o determinabili;
q) "attività, passività e operazioni fuori bilancio": gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio nonché le garanzie rilasciate, gli impegni a erogare o a ricevere fondi, i contratti di compravendita non ancora regolati e i contratti derivati;
r) "organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)": i fondi comuni di investimento aperti e chiusi e le società di investimento a capitale variabile;
s) "società di gestione accentrata": società avente le caratteristiche di cui all'articolo 80 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
t) "società quotata": società emittente strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati italiani;
u) "fondi pensione": le forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modifiche e integrazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213#art-1