Titolo IIISez. I

Art. 7

Modalità di ridenominazione

In vigore dal 9 lug 1998
(Modalità di ridenominazione) 1. La ridenominazione dei titoli di cui agli avviene calcolando, in base ai rispettivi tassi di conversione, il valore in euro del taglio minimo di ciascun prestito e moltiplicando il risultato ottenuto, arrotondato al secondo decimale per difetto o per eccesso a seconda che sia inferiore o non inferiore a 0,005 euro, per il numero di tagli minimi di cui è composto il prestito. 2. Per i titoli emessi dal tesoro sul mercato interno, ai fini della conversione di cui al comma 1, per taglio minimo di prestito si intende l'ammontare minimo acquisibile in sottoscrizione tramite gli operatori abilitati a partecipare alle aste di collocamento. 3. Con riferimento ai titoli emessi e assegnati a fronte del rimborso dei crediti d'imposta il taglio minimo è quello previsto dal relativo decreto di emissione. 4. Per i titoli emessi dalle Ferrovie dello Stato e riconosciuti come debiti dello Stato ai sensi dell', comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per taglio minimo si intende il taglio più basso in cui è frazionato ciascun prestito secondo quanto indicato nel prospetto di emissione. 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica disciplina con decreto gli aspetti connessi alla ridenominazione in euro degli strumenti finanziari originati dalla negoziazione separata di cedole e quote di capitale di titoli di Stato (operazioni di stripping sui titoli di Stato). 5. I prestiti ridenominati sono costituiti da strumenti finanziari di taglio e valore nominale unitario pari ad un centesimo di euro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213#art-7

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Modalità di ridenominazione (Art. 7 Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.) — Testo vigente | Portale Normativo