Titolo II

Art. 3

Calcoli intermedi

In vigore dal 9 lug 1998
(Calcoli intermedi) 1. Quando un importo in lire contenuto in strumenti giuridici diversi dalle norme vigenti non costituisce autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare ed occorre convertirlo in euro, l'importo convertito, salvo diverso accordo, va utilizzato con almeno: a) cinque cifre decimali per gli importi originariamente espressi in unità di lire; b) quattro cifre decimali per gli importi originariamente espressi in decine di lire; c) tre cifre decimali per gli importi originariamente espressi in centinaia di lire; d) due cifre decimali per gli importi originariamente espressi in migliaia di lire, salvo quanto previsto dall'.4 del Regolamento (CE) n. 1103/97 del 17 giugno 1997. 2. Quando un importo in euro non costituisce autonomo importo monetario da contabilizzare o da pagare è possibile trattarlo, anche elettronicamente, con un numero di cifre decimali a piacere. Nei casi indicati al comma 1 il numero di cifre decimali non può comunque essere inferiore a quello minimo richiesto dalle lettere da a) a d).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213#art-3

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Calcoli intermedi (Art. 3 Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433.) — Testo vigente | Portale Normativo