Titolo III›Sez. III
Art. 13
Ridenominazione degli strumenti finanziari privati denominati nella valuta di uno Stato partecipante
In vigore dal 9 lug 1998
(Ridenominazione degli strumenti finanziari privati denominati
nella valuta di uno Stato partecipante)
1. Gli strumenti finanziari emessi da privati a norma del diritto italiano, aventi le caratteristiche indicate nell' e denominati nelle altre valute aderenti, possono essere ridenominati ai sensi dell', quando lo Stato emittente la valuta di denominazione del prestito abbia ridenominato in euro il proprio debito pubblico, già denominato nella corrispondente moneta ed emesso a norma del proprio diritto nazionale.
2. Agli strumenti di cui al presente articolo si applicano le modalità di ridenominazione indicate nell' del presente decreto, fatte salve le modifiche derivanti dalla differenza delle valute originarie.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213#art-13