Titolo III›Sez. III
Art. 11
11 / 57Ridenominazione degli strumenti finanziari privati
In vigore dal 9 lug 1998
(Ridenominazione degli strumenti finanziari privati)
1. Durante il periodo transitorio, gli emittenti privati hanno facoltà di ridenominare unilateralmente i propri strumenti finanziari di cui all', comma 2, lettere b) e d) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esclusivamente nei casi e con le modalità di cui ai successivi .
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213#art-11