Art. 11 · Ridenominazione degli strumenti finanziari privati
Titolo IIISez. III

Art. 11

11 / 57

Ridenominazione degli strumenti finanziari privati

In vigore dal 9 lug 1998
(Ridenominazione degli strumenti finanziari privati) 1. Durante il periodo transitorio, gli emittenti privati hanno facoltà di ridenominare unilateralmente i propri strumenti finanziari di cui all', comma 2, lettere b) e d) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esclusivamente nei casi e con le modalità di cui ai successivi .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-24;213#art-11