Titolo II›Capo IX
Art. 46
Abrogazioni
In vigore dal 6 mag 1998
1. Ai sensi dell', comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, è abrogato il comma 5 dell' della legge 17 maggio 1983, n. 217.
2. Nel comma 6 dell' della legge 17 maggio 1983, n. 217, è soppresso il secondo periodo.
3. Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773:
a) al comma 1 dell'articolo 17-bis, aggiunto dall' del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, sono soppressi il numero 123 e la virgola successiva;
b) è abrogato l'.
4. Sono abrogati gli articoli da 234 a 241 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
5. Nella tabella C, costituente l'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, è soppresso il n. 65.
6. Sono o restano abrogate le seguenti leggi o disposizioni:
a) legge 15 maggio 1986, n. 192;
b) del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237;
c) , comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
d) delle legge 17 maggio 1983, n. 217.
7. L' del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, è abrogato. Resta fermo quanto previsto relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene per i circhi equestri e le attività di spettacolo viaggiante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-46