Titolo IICapo VIII

Art. 42

Abrogazioni

In vigore dal 6 mag 1998
1. Sono abrogate le disposizioni dell', comma 10, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, dell', comma 6, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, dell', comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nella parte in cui individuano l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato come organo competente per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, nonché tutte le disposizioni incompatibili con la normativa vigente per effetto dell'abrogazione delle menzionate disposizioni. 2. Sono abrogate le disposizioni di cui agli del regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-42

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