Titolo III›Capo II›Sez. III
Art. 60
Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali
In vigore dal 6 mag 1998
1. Sono conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate tra quelle mantenute allo Stato ai sensi dell' e, in particolare, quelle relative:
a) alla determinazione delle linee d'intervento e degli obiettivi nel settore;
b) alla programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore;
c) alla gestione e all'attuazione degli interventi, nonché alla definizione delle modalità di incentivazione;
d) alla determinazione delle tipologie di intervento anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana;
e) alla fissazione dei criteri per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale destinati all'assistenza abitativa, nonché alla determinazione dei relativi canoni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-60