Titolo I›Capo I
Art. 6
Coordinamento delle informazioni
In vigore dal 6 mag 1998
1. I compiti conoscitivi e informativi concernenti le funzioni conferite dal presente decreto legislativo a regioni ed enti locali o ad organismi misti sono esercitati in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativostatistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale.
2. Lo Stato, le regioni, gli enti locali e le autonomie funzionali, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi informativostatistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. È in ogni caso assicurata l'integrazione dei sistemi informativostatistici settoriali con il Sistema statistico nazionale (SISTAN).
3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e gli strumenti di cui agli del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-6