Titolo ICapo I

Art. 9

Riordino di strutture

In vigore dal 6 mag 1998
1. Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonché degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con organismi tecnici nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli della legge 15 marzo 1997, n. 59. 2. Le disposizioni di cui all', comma 4, del presente decreto legislativo si applicano anche al personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di trasferimento ad altra amministrazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Riordino di strutture (Art. 9 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.) — Testo vigente | Portale Normativo