Titolo I›Capo I
Art. 9
9 / 165Riordino di strutture
In vigore dal 6 mag 1998
1. Al riordino degli uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonché degli organi collegiali che svolgono le funzioni e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente alla loro soppressione o al loro accorpamento con altri uffici o con organismi tecnici nazionali, si provvede con i decreti previsti dagli della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. Le disposizioni di cui all', comma 4, del presente decreto legislativo si applicano anche al personale delle strutture soppresse o riordinate in caso di trasferimento ad altra amministrazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-9