Titolo II›Capo XI
Art. 50
Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse
In vigore dal 24 mar 1999
Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative
e statali e attribuzione di beni e risorse
1. Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli uffici periferici già appartenenti all'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione stralcio.
2. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1999, N. 50.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1999, N. 50.
4. Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-50