Art. 50 · Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse
Titolo IICapo XI

Art. 50

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Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse

In vigore dal 24 mar 1999
Accorpamenti e soppressioni di strutture amministrative e statali e attribuzione di beni e risorse 1. Sono soppressi gli uffici metrici provinciali e gli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato. Sono, inoltre, soppressi gli uffici periferici già appartenenti all'Agenzia per la promozione dello sviluppo per il Mezzogiorno (Agensud), a decorrere dalla conclusione delle operazioni previste per la gestione stralcio. 2. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1999, N. 50. 3. COMMA ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1999, N. 50. 4. Il personale e le dotazioni tecniche degli uffici metrici provinciali e degli uffici provinciali per l'industria, il commercio e l'artigianato sono trasferiti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112#art-50