Capo I
Art. 17
In vigore dal 15 apr 1998
1. Il secondo comma dell'articolo 203 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:
"Alle persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri in servizio all'estero ai sensi del presente decreto compete:
a) se incaricate delle funzioni di capo di ufficio consolare di I categoria, il trattamento previsto dagli articoli 171, 173, 174, 178, 180, 182, 186, 188, 207 e 208, nonché quello previsto dal titolo II della presente parte;
b) se occupano un posto ai sensi dell'articolo 168, il trattamento previsto dai titoli I e II della presente parte ad esclusione dell'articolo 176, dell'articolo 179, comma 2, nonché dell'articolo 208;
c) se preposte ad uffici consolari di II categoria, il trattamento di cui agli articoli 186 e 208.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-27;62#art-17