Capo I

Art. 16

In vigore dal 15 apr 1998
1. Il comma secondo dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente: "Spetta altresì il pagamento delle spese relative al trasporto di effetti oltre i quantitativi di cui al primo comma, nei seguenti limiti: kg 400 per i funzionari aventi grado di primo segretario di legazione e segretario di legazione o equiparato, nonché per il personale della VII qualifica funzionale o superiore; kg 800 per i funzionari aventi grado di consigliere di ambasciata o di consigliere di legazione o equiparato; kg 1.200 per i funzionari aventi grado non inferiore a ministro plenipotenziario di II classe o equiparato, i funzionari con incarico di ministro e di ministro consigliere presso le rappresentanze diplomatiche e i titolari di consolati generali di prima classe; kg 2.000 per i capi delle rappresentanze diplomatiche.". 2. Il comma ottavo dell'artico1o 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente: "Compete inoltre il pagamento delle spese di trasporto di una autovettura.". 3. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono inseriti i seguenti commi: "Il Ministero può predisporre, secondo condizioni e modalità da stabilire con apposito decreto, una lista di società di trasporti internazionali da abilitare ai fini dell'ammissibilità della richiesta di rimborso di cui al primo comma. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa città, e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il pagamento delle spese di cui al comma primo, è corrisposto soltanto ad uno di essi, con gli aumenti che spetterebbero qualora il coniuge fosse a carico.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-27;62#art-16

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Art. 16 Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. — Testo vigente | Portale Normativo