Capo I

Art. 20

In vigore dal 15 apr 1998
1. L'articolo 210 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente: "Art. 210 (Controllo medico periodico). - 1. Il personale in servizio all'estero, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 181, può chiedere ogni diciotto mesi o, qualora si trovi in sedi particolarmente disagiate, ogni dodici mesi, ovvero al momento del rientro al Ministero, un esame medico generale di controllo per sè ed i familiari a carico. 2. L'esame medico di controllo, disciplinato dalla normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e successive modificazioni, viene di norma eseguito presso le strutture sanitarie operanti, ai sensi dell' del predetto decreto, nella sede del Ministero degli affari esteri, fatta salva la necessità di ulteriori accertamenti presso le strutture del servizio sanitario nazionale. 3. L'esame di cui al comma 2 può essere effettuato all'estero, qualora il personale o i familiari a carico non abbiano potuto godere in Italia del congedo ordinario o delle ferie spettanti.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-27;62#art-20

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Art. 20 Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. — Testo vigente | Portale Normativo