Capo I
Art. 22
In vigore dal 15 apr 1998
1. Le disposizioni che modificano l'articolo 178 si applicano a coloro che assumono servizio all'estero dopo il 1 gennaio 1999. Per il personale che alla data predetta già beneficia di un contributo spese per abitazione, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla precedente normativa finché rimanga nella stessa sede.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-27;62#art-22