Capo I
Art. 13
In vigore dal 15 apr 1998
1. L'articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:
"Art. 181 (Spese di viaggio per congedo o ferie). 1. Al personale in servizio all'estero spetta ogni 18 mesi, ed a quello che si trova in sedi particolarmente disagiate ogni 12 mesi, il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico. Il relativo diritto è acquisito rispettivamente dopo 12 e 8 mesi, ancorchè i viaggi siano stati effettuati precedentemente.
2. Le spese predette sono corrisposte per il percorso dalla sede di servizio fino ad una destinazione in Italia e ritorno in sede nella misura del 90 per cento.
3. Si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 180 indipendentemente dal mezzo di trasporto usato e quelle relative ai viaggi di trasferimento di cui al successivo titolo II, con esclusione delle spese di trasporto degli effetti; per il viaggio in aereo, il pagamento delle spese relative alla classe immediatamente superiore a quella economica spetta solo ai funzionari di grado non inferiore a consigliere di ambasciata o equiparati ed al coniuge a carico.
4. Fermi i termini di cui al comma 1, le spese per i viaggi dei familiari sono pagate anche se i viaggi hanno luogo in periodi di tempo non corrispondenti a quello del congedo ordinario o delle ferie del dipendente.
5. Per i figli a carico che compiano studi in località diversa da quella di servizio del dipendente, sono corrisposte a domanda, in luogo delle spese di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e nei limiti e con le modalità ivi stabiliti, le spese per raggiungere la sede di servizio del dipendente stesso e rientrare nella località di studio.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-27;62#art-13