Parte IITitolo ICapo I

Art. 11 bis

Impresa madre UE intermedia

In vigore dal 30 nov 2021
1. Ai fini del presente articolo: a) per «gruppo di Stato terzo» si intende un gruppo come definito all', paragrafo 1, punto 138, del regolamento (UE) n. 575/2013, la cui impresa madre, come definita all', paragrafo 1, punto 15, del medesimo regolamento, è stabilita in uno Stato terzo; b) per «società di partecipazione finanziaria» si intende una società di partecipazione finanziaria come definita all', paragrafo 1, punto 20, del regolamento (UE) n. 575/2013; c) per «società di partecipazione finanziaria mista» si intende una società di partecipazione finanziaria mista come definita all', paragrafo 1, punto 21, del regolamento (UE) n. 575/2013. 2. Una Sim che appartiene a un gruppo di Stato terzo è tenuta ad avere un'impresa madre UE intermedia in Italia o in altro Stato dell'Unione europea se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) al gruppo di Stato terzo appartiene almeno una banca o una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista stabilita nella Unione europea, oppure un'altra Sim o un'impresa di investimento UE; b) il valore totale delle attività detenute nell'Unione europea dal gruppo di Stato terzo è pari o superiore a 40 miliardi di euro. 3. Ai fini del comma 2 è impresa madre UE intermedia una banca, o una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformità a quanto previsto dall' del Testo Unico Bancario, avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell'Unione europea e appartenente al gruppo di Stato terzo, che a sua volta non sia controllata da una banca, una società di partecipazione finanziaria o di partecipazione finanziaria mista autorizzata in conformità a quanto previsto dall' del medesimo Testo Unico Bancario, avente sede legale in uno Stato dell'Unione europea e appartenente al gruppo di Stato terzo. 4. Qualora tra i soggetti di cui al comma 2, lettera a), non vi siano banche, può essere impresa madre UE intermedia una Sim di cui all', comma 1, o un'impresa di investimento UE soggetta alla direttiva 2014/59/UE appartenente al gruppo di Stato terzo, che a sua volta non sia controllata da una Sim di cui all', comma 1, o da un'impresa di investimento UE soggetta alla direttiva 2014/59/UE appartenente al gruppo di Stato terzo. In tal caso l'obbligo di cui al comma 2 è rispettato anche quando la Sim è una Sim di cui all', comma 1, ed è essa stessa l'impresa madre UE intermedia. 5. Nel caso di cui all'.3, comma 6, lettera a), del Testo Unico Bancario la seconda impresa madre UE intermedia è una Sim di cui all', comma 1, o un'impresa di investimento UE soggetta alla direttiva 2014/59/UE e appartenente al gruppo di Stato terzo, che a sua volta non sia controllata da una Sim di cui all', comma 1, o da un'impresa di investimento UE soggetta alla direttiva 2014/59/UE appartenente al gruppo di Stato terzo. 6. La Banca d'Italia, sentita la Consob, emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo, con particolare riguardo alla procedura per l'istituzione della impresa madre UE intermedia nei casi previsti dai commi 4 e 5.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-11-bis

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