Parte IITitolo ICapo I

Art. 7 undecies

Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033

In vigore dal 2 dic 2021
1. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall', sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2019/2033. 2. La Banca d'Italia, nei limiti e secondo le modalità indicate all' del Testo Unico Bancario, è l'autorità competente ad adottare, sentita la Consob, la decisione prevista dall', paragrafo 1, punto 1), lettera b), numero iii), del regolamento (UE) n. 575/2013. 3. La Banca d'Italia è l'autorità competente a decidere, sentita la Consob, sull'applicazione alle Sim delle norme del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE, secondo quanto previsto dall', paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2033. 4. La Banca d'Italia, sentita la Consob, può decidere, sulla base dei criteri individuati nel regolamento adottato ai sensi dell', comma 1, lettera a), di applicare alle Sim le norme del regolamento (UE) n. 575/2013 e le disposizioni nazionali di recepimento dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE, secondo quanto previsto dall', paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. 5. La Consob è l'autorità competente a vigilare sul rispetto da parte delle Sim degli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dall' del regolamento (UE) 2019/2033.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-7-undecies

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