Parte I

Art. 4 quinquies.2

Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/1131 relativo ai fondi comuni monetari (FCM).

In vigore dal 15 dic 2021
( Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/1131 relativo ai fondi comuni monetari (FCM) ). 1. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità indicate dall', sono le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) 2017/1131. La Banca d'Italia e la Consob si trasmettono tempestivamente le informazioni che ciascuna di esse è competente a ricevere ai sensi del presente articolo. 2. La Banca d'Italia è l'autorità competente ad autorizzare un FCM ai sensi dell', paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2017/1131. 3. La Banca d'Italia è l'autorità competente a: a) autorizzare la deroga prevista dall', paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/1131; b) ricevere il riesame delle metodologie di valutazione della qualità creditizia ai sensi dell', paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2017/1131; c) ricevere le valutazioni effettuate a norma dei paragrafi 2, 3, 4, 6 e 7 dell' del regolamento (UE) 2017/1131, ai sensi del paragrafo 5 del medesimo ; d) ricevere i dettagli delle decisioni relative alle procedure di gestione della liquidità ai sensi dell', paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1131; e) ricevere la relazione dettagliata contenente i risultati delle prove di stress e il piano d'azione e svolgere il riesame ai sensi dell', paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1131; f) adottare le misure specifiche previste dal regolamento (UE) 2017/1131 nell', paragrafo 2, con riferimento alle violazioni previste al paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f) del medesimo articolo, con riferimento alla violazione degli , e g), del citato regolamento. Nei casi previsti dall', paragrafo 1, lettera f), con riferimento alla violazione dell' del regolamento (UE) 2017/1131, la revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2 è adottata su proposta della Consob. 4. La Consob è l'autorità competente a: a) adempiere agli obblighi informativi verso l'AESFEM previsti dagli , paragrafo 6, 28, paragrafo 6, e 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1131; b) adottare le misure specifiche previste dal regolamento (UE) 2017/1131 nell', paragrafo 2, lettera a), nei casi previsti dall', paragrafo 1, lettera f), per la violazione dell' del medesimo regolamento. In presenza di tali violazioni, la Consob può altresì proporre alla Banca d'Italia, ai sensi dell', paragrafo 2, lettera b), la revoca dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2. 5. Per assicurare il rispetto del presente articolo nonché del regolamento indicato dal comma 1, la Banca d'Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e le finalità dell', dei poteri loro attribuiti dal presente decreto nonché dei poteri previsti dall' del citato regolamento (UE) 2017/1131.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-4-quinquies-2

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